CODICE DEONTOLOGICO

Art. 7
Durante l’esercizio della professione il maestro ha l’obbligo di portare il distintivo e lo stemma del suo Collegio di appartenenza nonchè eventuali distintivi deliberati dal Collegio Nazionale.

Art. 8
Il maestro di sci è tenuto all’osservanza delle tariffe professionali territorialmente previste e non potrà concordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti di colleghi o scuole di sci.

Art. 9
Il comportamento del maestro di sci deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell’esercizio professionale. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.

 

Rapporti con gli allievi

Art. 10
Il rapporto che si instaura tra il maestro di sci e l’allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse l’allievo può revocare la scelta ed il maestro può recedere dall’incarico.

Art. 11
Il maestro di sci, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia, richieste per la pratica di una disciplina sportiva, qual è lo sci, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del maestro e/o dell’intera categoria.

Art. 12
Il maestro di sci è obbligato ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

Art. 13
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il maestro di sci potrà farsi sostituire da altro maestro competente, previa verifica del gradimento da parte dell’allievo. Quando un maestro è chiamato a sostituire un collega, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà affinchè il subentro avvenga senza pregiudizio per l’allievo.

Art. 14
Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza.

 

Rapporti con il Collegio

Art. 15
Il maestro di sci deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del Collegio di appartenenza nonchè del Collegio Nazionale nell’esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera categoria.

Art. 16
L’appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.

Art. 17
È preciso dovere morale del maestro di sci partecipare alle assemblee del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Art. 18
I componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi regionali e provinciali nonchè del Direttivo del Collegio Nazionale devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Collegio stesso dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra maestri di sci, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.

 

Rapporti con i colleghi

Art. 19
Il maestro di sci deve mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell’intera categoria.

Art. 20
Il maestro di sci non può fare concorrenza sleale, nè in forma diretta nè indiretta.

Art. 21
È fatto divieto ai maestri di sci di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
È vietato ai maestri di sci esprimere di fronte agli allievi in qualunque forma valutazioni critiche sull’operato, sulle

prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

Art. 22
Il maestro di sci non deve per nessuna ragione favorire e legittimare l’esercizio abusivo della professione o collaborare con chi esercita abusivamente, ma deve anzi denunciare l’abuso all’Autorità competente e mettere a conoscenza il Collegio di appartenenza.

Art. 23
L’iscrizione all’albo dei maestri di sci è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività di insegnamento delle tecniche sciistiche nonchè dell’accompagnamento degli allievi sugli sci.
È sanzionabile disciplinarmente l’uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello stesso, e lo svolgimento di attività in periodo di sospensione. Dell’infrazione risponde anche il collega e/o direttore di scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l’attività irregolare.

Art. 24
Il maestro di sci che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

Art. 25
Il maestro di sci che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega o di una scuola di sci o viceversa, per motivi attinenti l’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio di appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la mediazione dello stesso.

 

Rapporti con le scuole di sci e delle scuole di sci fra di loro

Art. 26
Il maestro di sci associato o collaboratore di una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive impartite dagli organi della scuola stessa.

Art. 27
La scuola di sci e il maestro non associato devono esercitare la professione stabile prevalentemente nella zona di competenza da loro prescelta ed indicata nella rispettiva autorizzazione, o comunicazione, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonei ad assicurare il regolare e continuativo esercizio del servizio, con la presenza personale e con l’organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze turistiche del luogo, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza.
Il maestro di sci e la scuola di sci, durante lo svolgimento dell’attività, devono attenersi al reperimento della clientela nel proprio ambito operativo o nella propria zona di competenza.
Qualora si rendesse necessario operare in altre realtà, la scuola o il maestro di sci sono tenuti a comunicare ed eventualmente concordare l’attività con le altre eventuali scuole ivi già esercenti ed interessate.

Art. 28
La scuola di sci non deve riconoscere prestazioni non eseguite sotto la propria diretta responsabilità, nè prestare garanzie professionali per attività non riconosciute ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.

 

Rapporti con le pubbliche autorità e con enti e organizzazioni turistiche

Art. 29
Il maestro di sci e le scuole di sci devono esercitare la loro attività e disciplinare i loro rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 30
L’esercizio della professione da parte di maestri o scuole di sci deve essere gestito in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani.

 

Procedimenti disciplinari

Art. 31 
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale di appartenenza dell’iscritto secondo il regolamento dello stesso collegio.
Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti all’Organismo competente del Collegio.

 

Ricorso al Collegio Nazionale

Art. 32 
Le deliberazioni dei Collegi regionali o Provinciali in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato con ricorso al Direttivo del Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento è notificato all’interessato.

 

Contenuto del ricorso

Art. 33 
Il ricorso di cui all’articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ad essere corredato:
a) da una copia integrale del provvedimento impugnato;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dall’indicazione dell’elezione di domicilio al quale l’interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Collegio Nazionale.

 

Presentazione e trasmissione del ricorso

Art. 34 
Il ricorso è presentato al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale che ha emesso la deliberazione impugnata di persona o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Collegio Regionale o Provinciale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo l’interessato può prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire ulteriori documenti; è inoltre consentita la produzione di motivi aggiunti. Decorsi i termini di cui al comma precedente il Consiglio direttivo del Collegio Regionale o Provinciale trasmette al Collegio Nazionale il ricorso unitamente alle deduzioni ed ai documenti ed al fascicolo degli atti.

 

Trattazione del ricorso

Art. 35 
Il Direttivo del Collegio Nazionale, ricevuti dal Collegio Regionale o Provinciale il ricorso e gli atti relativi, li trasmette tempestivamente alla commissione disciplinare, composta da tre consiglieri, la quale istruisce il ricorso e redige relazione. Il Presidente fissa l’udienza per la trattazione del ricorso, comunque entro 90 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.

 

Esame del Ricorso

Art. 36 
Le sedute del Direttivo del Collegio Nazionale non sono pubbliche.
Le deliberazioni sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole al ricorrente.

 

Decisione del Ricorso

Art. 37 
La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione è depositata in originale nella segreteria del Collegio Nazionale ed è notificata al ricorrente nonchè comunicata al Collegio Regionale o Provinciale il quale ha emesso il provvedimento impugnato, al quale vengono altresì restituiti tutti gli atti del procedimento di prima istanza.
Le decisioni del Collegio Nazionale sono immediatamente esecutive.

 

Applicazione delle sanzioni esecutive

Art. 38 

Le modalità e l’applicazione delle sanzioni disciplinari esecutive sono stabilite dagli organi competenti dei rispettivi collegi territoriali.